stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
13.5.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Una somma non superiore all'1 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, La percentuale effettiva nel limite massimo dell'1 per cento è erogata a condizione che l'opera portata a termine e collaudata nei tempi contrattualmente previsti, nei limiti delle somme previste dal contratto senza sovrapprezzi o varianti in corso d'opera ed è stabilita dal regolamento di cui al presente comma in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché in rapporto alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai lini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivanti da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare il 50 per cento dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
  Le quote parti della suddetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie».
   b) il comma 6 è soppresso.