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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
  2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
  3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 40.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
  4. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.»

  2. L'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), legge n. 42 del 2010 è abrogato».