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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.80. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
11.80.

  Dopo il comma 4, si inserisce il seguente:
  5. Per l'anno 2014, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, per l'espletamento di funzioni amministrative ritenute essenziali, abbiano proceduto all'assunzione di personale dirigenziale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, previa selezione pubblica tesa alla valutazione della capacità tecnica e della competenza professionale, possono procedere alla stabilizzazione con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La stabilizzazione può essere disposta purché:
   a) l'assunzione non comporti alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e sia compatibile con i vincoli assunzionali e del Patto di Stabilità e di Crescita Interno;
   b) il personale dirigenziale assunto a tempo determinato, con le modalità di cui al presente comma, abbia prestato servizio negli enti locali per tre anni consecutivi nel quinquennio anteriore la data di entrata in vigore del presente decreto, con qualifica dirigenziale nell'ambito delle stesse mansioni;
   c) il personale dirigenziale assunto sia previsto nella dotazione organica dell'ente locale e l'assunzione derivi dall'assenza, all'interno del proprio assetto organizzativo, di altre figure dirigenziali con il medesimo profilo professionale che possano garantire la continuità delle funzioni amministrative ritenute essenziali;
   d) siano decorsi almeno sei mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che vi sia stata formale contestazione sull'operato del personale dirigenziale.