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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
  4. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.