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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.»
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.