Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.