Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale».