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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.44.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
  7-ter. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, in attesa del processo di armonizzazione dei sistemi di calcolo per la misura della prestazione pensionistica, per i soggetti di cui al presente comma che siano iscritti alla gestione ex INPDAP, l'importo della pensione in sede di prima liquidazione, non può risultare comunque superiore alla retribuzione media degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento.