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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.43.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. La facoltà di cui al presente articolo è concessa alle medesime condizioni, ove compatibili, previste dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni».