Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.
Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 3-bis.