Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: «cancellazione» è sostituita dalla seguente: «sospensione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» con le seguenti: «riprendere l'esercizio della professione di avvocato.
5-ter. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge.