Sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.
Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.