Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Pubblicità telematica degli avvisi di vendita).
All'articolo 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedure civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:
«I siti internet di cui all'articolo 490, secondo comma, del codice sono individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica, indette dall'ufficio giudiziario ogni due anni, da regolare secondo i principi stabiliti dal Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e in base al criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 82 di detto Codice.».