Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. All'articolo 16, comma 9, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2015 per gli Uffici del Giudice di pace limitatamente ai procedimenti civili».