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Legislatura XVII

Proposta emendativa 40.14. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
40.14.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediate nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione del giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio».

ident. 40.8.