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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.22. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
39.22.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non sostanziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o, regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere».

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.