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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.08. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
28.08.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio).

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio)

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello Unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5. La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per la Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abilitativo edilizio richiesto,
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività».