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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.018. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
28.018.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. La stipulazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, di valore rispettivamente superiore a 10 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche centrali, e a 5 milioni di euro per gli altri enti, società controllate e partecipate, organismi e amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, deve essere preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
  2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 deve essere oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti da AGID. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 e ad esso provvede obbligatoriamente l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, AGID. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto e tenuto da AGID e che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti, in caso d'inerzia dell'amministrazione, AGID si sostituisce ad essa ed effettua la comunicazione della violazione del predetto obbligo alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico di AGID, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. AGID vigila, altresì sull'osservanza di quanto predetto e definisce criteri di proporzionalità tra il valore dei contratti di cui al comma 1 e quello dei contratti di monitoraggio in caso di ricorso a società specializzate.