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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.30. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
27.30.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il combinato disposto degli articoli 1173, 1321 e 1228 del codice civile e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 si interpreta nel senso che, nel caso in cui un soggetto pubblico o privato assuma, con organizzazione dei mezzi necessari, l'obbligazione di curare il paziente e le obbligazioni ad essa accessorie quali quelle di ospitarlo e fornirgli vitto adeguato, il rapporto contrattuale si instaura con tale soggetto, il quale risponde anche del fatto dei propri collaboratori, inclusi tra questi gli esercenti professioni sanitarie, e non direttamente con questi ultimi. I suddetti collaboratori rispondono esclusivamente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti dei paziente.