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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.0301. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
23.0301.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 259 del TUEL).

  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è così riformulato:
  «1-ter. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.