Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti.