stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.02. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
18.02.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015:
   a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
   b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
   c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

  2. I procedimenti pendenti al 1o gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.
  3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
   b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

  4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrali non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-ter.
(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.
  2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
   b) l'articolo 56 è abrogato;
   c) all'articolo 57:
    1) al comma 1, dopo le parole: «tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale».
   3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello».

  3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
  4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.