Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni, gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, possono essere ricoperti tramite assunzioni a tempo determinato nel limite del 10 per cento del numero delle strutture dirigenziali apicali previste nei rispettivi organigrammi.