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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
7.300.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
  2. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e 2 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  4. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi precedenti tra le associazioni sindacali.