stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.01. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
42.01.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
  Art. 42-bis.(Modifiche al Codice del processo amministrativo). – 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 117 aggiungere i seguenti:
   a) Articolo 117-bis. Sanzione sull'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso.

  Quando è impugnato l'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso, se il giudizio si risolve con una sentenza di rigetto del ricorso, il giudice amministrativo applica all'amministrazione la sanzione di cui al comma successivo, sussistendone i relativi presupposti.
  Nei casi di cui al comma precedente, se il giudice amministrativo accerta, anche tramite presunzioni, che l'annullamento d'ufficio è stato disposto per ovviare alle conseguenze del silenzio-assenso, individua e applica una sanzione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del bene sui cui l'annullamento d'ufficio incide.
  Il giudice amministrativo applica la sanzione assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che sia effettiva, dissuasiva e proporzionata al valore del bene e alla gravità della condotta dell'amministrazione.
  L'importo della sanzione pecuniaria è versata all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria»;
   b) Articolo 117-ter. Azione di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.

  Ogni interessato può sempre agire in giudizio per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è proposto previo invito all'amministrazione competente all'emanazione dei titolo formale di attestare l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se l'amministrazione non provvede ai sensi del precedente comma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'interessato può agire in giudizio con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.
  Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di accoglimento il giudice attesta l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento espresso, anche ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
  Si applicano le disposizioni processuali sul rito relativo alla trattazione dei ricorsi avverso il silenzio, in quanto compatibili».

  Conseguentemente, all'articolo 87, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e) sostituire il «.» con il «;»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) i giudizi di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.»;