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Legislatura XVII

Proposta emendativa Dis.1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
Dis.1.01.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
   b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
   d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
    3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
   e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d), già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
   f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d), già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico;
   g) prevedere le seguenti sanzioni in caso di violazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ovvero delle disposizioni integrative e correttive adottate sulla base dei criteri sopra menzionati:
    1) nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché dei relativi contratti;
    2) responsabilità economica dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, ai sensi del precedente numero 1), salvo che siano assenti al momento della votazione, nonché dissenzienti o astenuti;
    3) divieto, per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, di conferire ulteriori incarichi di loro competenza nei tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità;
    4) esercizio del potere sostitutivo, nei casi di cui al precedente numero 3), attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri per i Ministeri e all'amministrazione vigilante per gli enti pubblici;
    5) obbligo per le regioni, le province e i comuni di adeguare, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni integrative e correttive, i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari e applicazione della procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in caso di mancato adeguamento; 
    6) obbligo di pubblicazione, sul sito dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità;
    7) in caso di svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ovvero delle disposizioni integrative e correttive a detto decreto, prevedere la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del soggetto responsabile del procedimento;
    8) mantenere ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.