Al comma 1 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In attesa di una nuova disciplina organica dello stato giuridico e del trattamento economico degli Avvocati dello Stato, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il venticinque per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato. Nelle medesime ipotesi il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse.
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso, la retribuzione annua, comprensiva delle somme di tali compensi, non può superare il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.