Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire l'ultimo periodo col seguente: «Il precedente periodo non si applica agli avvocati degli enti pubblici e degli enti territoriali.»;
b) al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.