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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.52. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.52.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  2. Nei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.
  3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro.