Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
2. Con riferimento ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, è sospesa, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, l'erogazione dei compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte.
3. Nel periodo di cui al comma 2, l'Avvocatura dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni interessate sono tenute ad adottare una nuova regolamentazione che garantisca la distribuzione dei predetti compensi professionali prevalentemente in ragione della produttività individuale verificata secondo criteri oggettivi.