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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.20. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.20.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente:
  «I compensi professionali spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni, o previsti da altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 1 si applica alle transazioni approvate e alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.