Al comma 1, premettere il seguente:
01. La legge riconosce la rilevanza dell'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato e delle altre avvocature degli enti pubblici al fine del buon andamento della pubblica amministrazione nonché del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e legalità dell'attività amministrativa. Il ricorso a professionisti del libero foro è consentito eccezionalmente per comprovate e motivate ragioni di opportunità, delle quali deve darsi adeguatamente conto nel provvedimento che dispone l'utilizzo dei detti professionisti. A fronte di sentenza favorevole, agli Avvocati ed ai Procuratori dello Stato nonché agli avvocati delle avvocature degli enti pubblici compete il diritto alla corresponsione dei compensi professionali in conformità a quanto disposto dai commi seguenti nonché dalle leggi speciali e dai regolamenti che ne disciplinano il funzionamento.