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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.29. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
8.29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. L'articolo 58, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
  Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato, di organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte, o di altri enti pubblici nazionali o comunque di pubbliche amministrazioni di cui all'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché si tratti di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo, ai sensi dei singoli ordinamenti di settore, è accordato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
   a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni espletate dall'amministrazione richiedente e da quella di appartenenza;
   b) durata dell'incarico, che non può essere tale da incidere permanentemente sul percorso di carriera interno all'amministrazione di appartenenza;
   c) continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
   d) prevenire le possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

  2. L'articolo 59, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  Al soggetto collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, ad eccezione dei commi secondo e terzo. La spesa per il rapporto di lavoro con il soggetto di cui al primo periodo è posta a carico dell'amministrazione o l'ente presso cui il soggetto va a prestare servizio; essa ammonta all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. L'incremento della retribuzione così determinata segue le sole progressioni del pari grado in servizio nell'amministrazione di appartenenza; l'esecuzione di incarichi, la partecipazione a commissioni od organismi di qualsiasi genere, presso l'amministrazione in cui il soggetto va a prestare servizio, non può comportare un incremento superiore al 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico. Restano salve le previsioni degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

  3. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, quando conferiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, sono svolti a condizione che il beneficiario versi in uno dei seguenti regimi presso l'amministrazione di appartenenza:
   a) collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
   b) aspettativa senza assegni, se richiesta ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) distacco come esperto nazionale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, esclusivamente nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  4. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali, ai sensi del comma 3, i seguenti:
   a) presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti;
   b) segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica;
   c) capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica;
   d) segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale;
   e) segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio;
   f) segretario generale del CNEL e di altri organi a rilevanza costituzionale, ovvero, ferma restando l'autonomia loro costituzionalmente garantita, di organi costituzionali;
   g) segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali;
   h) capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri;
   i) capo di gabinetto di un membro della Commissione europea;
   l) presidente delle scuole pubbliche di formazione;
   m) direttore e vicedirettore delle Agenzie;
   n) capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari;
   o) capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio;
   p) direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione;
   q) presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente;
   r) incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

  5. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i soggetti di cui al comma 1 possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
  6. Il collocamento di cui alla lettera a) del comma 3 non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita dal beneficiario nei ruoli di appartenenza, eccettuate le conseguenze di cui all'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di non dar luogo a situazioni di conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta in fuori ruolo. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del primo periodo quando il soggetto di cui al comma 1, in rapporto ad atti alla cui adozione ha partecipato, anche formulando la proposta, non si astiene dallo svolgere una qualsiasi attività giurisdizionale o ad essa propedeutica.
  7. Sono fatte salve le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo per incarichi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3.
  8. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di adeguarlo alle previsioni dei commi da 1 ad 8.
  10. Il collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui alla lettera a) del comma 3, permane per tutta la durata dell'incarico.
  11. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.
  12. I limiti di cui al comma 11 del presente articolo e quelli di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi diversi da quelli contemplati dal comma 17.
  13. I limiti di cui al comma 12 non si applicano agli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare le seguenti disposizioni, allo scopo di uniformarle alle previsioni del presente articolo, con la contestuale abrogazione delle disposizioni medesime:
   a) articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
   b) articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
   c) articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   d) articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;
   f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;
   g) articolo 3 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120;
   h) articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388;
   i) articolo 52, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   l) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.

  15. Gli incarichi di cui ai commi da 3 ad 8, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
  16. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 11, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  17. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 16 non si applicano:
   a) ai membri del Governo nazionale o degli esecutivi degli enti territoriali;
   b) alle cariche elettive, a suffragio diretto:
    1) di tipo monocratico;
    2) di tipo collegiale, come componente delle Assemblee parlamentari o delle assemblee rappresentative degli altri enti territoriali;
   c) ai componenti degli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;
   d) ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

  18. Dopo l'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. (Accesso di liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali). – 1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione dei liberi professionisti, iscritti ad ordini o albi professionali, che siano disposti a ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte.
  2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli ordini o albi interessati inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
   a) il nominativo dei professionisti, il loro curriculum ed un attestato di integerrima condotta sotto il profilo deontologico e di eccellenza sotto il profilo del livello professionale raggiunto;
   b) i settori professionali e l'area di attività in cui operano;
   c) gli enti od organismi internazionali di interesse;
   d) l'impegno a sospendere l'attività libero professionale per tutta la durata della carica.

  3. La designazione del soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, da parte dello Stato italiano, avviene sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute:
   a) nei limiti dei posti messi a disposizione dello Stato italiano od ai quali lo Stato italiano può concorrere;
   b) sulla base dei requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale. Laddove essi non escludano la candidabilità di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione nella scelta si procede attingendo anche all'elenco di cui all'articolo 9, in ragione di uno su due.

  4. Si applica il limite triennale di durata, non rinnovabile, di cui al comma 3 dell'articolo 9».

  19. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, si applica anche alle designazioni, di competenza dello Stato italiano, nelle procedure selettive delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, volte a candidare organi di persone secondo requisiti di indipendenza e, in particolare, componenti delle Corti internazionali comunque denominate. A tal fine:
   a) l'elenco di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, reca una sezione specializzata per i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità, ed i magistrati amministrativi, contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata, nonché per il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;
   b) l'elenco di cui all'articolo 9-bis della legge 15 luglio 2002, n. 145, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, reca una sezione per gli avvocati iscritti all'albo da otto anni.

  20. Ai fini di cui al comma 19, quando i requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale contemplino profili prevalenti di professionalità giuridica, le candidature sono avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero della giustizia, attingendo in ragione paritaria agli elenchi di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 19.
  21. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.
  22. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.