Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale periodo, gli incarichi cessano se non è adottato il provvedimento di collocazione in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 2.