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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
8.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. Il numero complessivo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato in fuori ruolo non può superare il tetto massimo del due per cento del personale in servizio. Sono abolite tutte le diverse disposizioni in materia, anche degli organi di autogoverno».