Sostituirlo con il seguente:
«1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Aran – Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la ridefinizione dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La riduzione di cui al comma precedente decorre dal 1o ottobre 2014 ed è quantificata almeno nella misura del 20 per cento per la parte residuale del 2014 e di un ulteriore 20 per cento per l'intero ammontare dei contingenti dell'anno 2015.
3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
4. I maggiori risparmi sono destinati al finanziamento del fondo relativo al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 2.3, del presente decreto-legge».