Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti in quiescenza che abbiano raggiunto i limiti d'età ordinamentale e ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, continuano ad operare, fino al 31 ottobre 2014, salvo che la data di scadenza dell'incarico non sia precedente.