Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.
I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo.