Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: che non possono superare la durata di un anno, non rinnovabile, se conferiti dalla stessa amministrazione in cui il soggetto prestava la propria attività lavorativa al momento del collocamento in quiescenza, ad eccezione dei professori universitari per i quali la durata può essere superiore.