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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.29. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
6.29.

  Al comma 1 sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi nelle amministrazioni di cui al primo periodo. Questi incarichi sono comunque consentiti se sono conferiti a titolo gratuito, nonché se sono accettati da soggetti già titolari di trattamento economico di quiescenza, ancorché ne fosse, ordinariamente, prevista una remunerazione. Sono posti a carico delle suddette amministrazioni gli oneri di polizza assicurativa per la copertura di responsabilità, solo se connesse all'esercizio dell'incarico a titolo gratuito, nonché eventuali rimborsi di spese viaggio, nei limiti e con le modalità previste per legge, ma sempre e soltanto connesse all'espletamento degli stessi incarichi. Le Amministrazioni di cui al primo periodo procedono al conferimento degli incarichi a titolo gratuito con le procedure di selezione e di scelta eventualmente previste per i rispettivi ordinamenti, in coerenza con le funzioni da affidare e nel pieno rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, a soggetti in quiescenza e che non abbiano superato il settantaduesimo anno di età. Il soggetto destinatario dell'incarico a titolo gratuito non deve trovarsi in qualsivoglia condizione di conflitto di interesse con le funzioni istituzionali dell'amministrazione, di incompatibilità con la funzione da esercitare, nonché di altro motivo di inconferibilità dell'incarico, diverso dal proprio stato di quiescenza. Il numero degli incarichi che è possibile conferire «a titolo gratuito», a soggetti in quiescenza, non può essere superiore al 50 per cento o arrotondamento all'unità superiore di quelli complessivamente previsti nelle dotazioni o nell'organizzazione degli ordinamenti delle singole amministrazioni e, comunque, di quelli nel periodo assegnabili, in quanto non ricoperti. Le stesse amministrazioni predefiniscono, con propri atti periodici di programmazione, le tipologie ed il numero di incarichi conferibili a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi presso organi costituzionali, nonché agli incarichi di direzione generale delle amministrazioni di cui al primo periodo; in questi ultimi casi, quando gli incarichi vengano conferiti a soggetti che fruiscono di trattamento di quiescenza, il compenso ordinariamente previsto è ridotto del 50 per cento.