Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che per inderogabili e attestate esigenze delle amministrazioni e per profili di chiara e comprovata professionalità, in tal caso la retribuzione degli incarichi o delle cariche suddette non può essere superiore al venti per cento dell'ultima retribuzione percepita dai lavoratori pubblici o privati prima del collocamento in quiescenza.