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Legislatura XVII

Proposta emendativa 53.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
53.02.

  Dopo l'articolo 53 inserire i seguenti articoli:

Titolo V
INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI ATTIVATE A SEGUITO DI STATI DI EMERGENZA

Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI ALLA CONSULTAZIONE DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE E AI DATI DELLE GESTIONI COMMISSARIALI

Art. 53-bis.
(Accesso pubblico alle ordinanze di protezione civile tramite il portale Normattiva).

  1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, in testo storico e in testo vigente, tutti i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
  2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale «Normattiva».

Art. 53-ter
(Modifiche alla relazione di cui all'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

  1. All'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiungere infine il seguente periodo: «Nella relazione il Governo fornisce in merito agli stati di emergenza e delle gestioni commissariali i dati aggregati relativi ai responsabili, al personale, agli apparati, alle procedure di gara e ai relativi oneri.

Art. 53-quater.
(Trasparenza dei dati relativi alle gestioni commissariali attivati a seguito di stati di emergenza).

  1. Al fine di rendere trasparenti le gestioni commissariali attivate a seguito degli stati di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro 2 mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 2, i commissari delegati pubblicano, tramite l'attivazione di un apposito sito internet, i dati relativi alle informazioni gestionali finanziarie e organizzative utili per valutare l'efficacia e lo stato di avanzamento degli interventi.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede, con proprio decreto a stabilire le categorie di informazioni che debbono essere destinate alla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 53-quinquies.
(Accesso agli atti del Dipartimento della Protezione Civile).

  1. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione civile, i documenti in possesso del medesimo dipartimento, gli atti e i provvedimenti delle gestioni commissariali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché i documenti in loro possesso sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta in deroga al principio dell'interesse diretto, concreto e attuale da parte del richiedente, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Per l'accesso agli atti di cui al comma 1 non si applicano i commi 1, lettere b), c) e d) e 6, lettera e), dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.