Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti.».