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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
52.03.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATO DI RICICLAGGIO

Art. 52-bis.
(Riciclaggio).

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»