Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense).
1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».
Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: per i primi due anni sono sostituite da: per i primi tre anni.