Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia».».