Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere in fine le parole: Nel suddetto ufficio per il processo, anche al fine di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e contribuire allo smaltimento del carico civile, trovano collocazione coloro i quali hanno svolto il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, con oneri a carico della finanza pubblica da stabilirsi nell'ambito di appositi provvedimenti normativi di carattere finanziario, destinati anche alla completa copertura delle spese per il perfezionamento dei tirocini giudiziari per l'anno 2014.