Dopo il comma 1, capoverso Art. 16-octies, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.