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Legislatura XVII

Proposta emendativa 50.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
50.01.
approvato

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.

  1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
  8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2 comma 7 lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito dei diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.