stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 49.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
49.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: il contributo dovuto è di euro 300 sono sostituite dalle seguenti: il contributo dovuto è di euro 150;
   b) alla lettera c), le parole: il contributo dovuto è di euro 1.800 sono sostituite dalle seguenti: Il contributo dovuto è di euro 1.150;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 ed euro 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000; per quelle di importo compreso tra euro 1.000.000 ed euro 10.000.000 il contributo dovuto è di euro 14.000, mentre per quelle di valore superiore a euro 10.000.000 il contributo dovuto è pari a euro 18,800. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 18.800;»;
   d) alla lettera e), le parole: , il contributo dovuto è di euro 650 sono sostituite dalle seguenti: il contributo dovuto è di euro 350.

  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.